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Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 08 LUGLIO 2026

Con DD 1300/A1821A/2026 la Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 08 luglio 2026. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva Determinazione dirigenziale al cessare delle condizioni meteorologiche predisponenti il rischio.
Data:
Mercoledì, 08 Luglio 2026
Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 08 LUGLIO 2026

Descrizione

Si rende noto quanto previsto dalla L.R. n. 15/2018.

Articolo 10:

comma 7: "Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschii-ai sensi dell'articolo 4:

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4:

b) sono vietate. entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare. disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Comma 2: "Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la L. n. 353/2000 nonché. per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006. e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obbligh derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione

Articolo 13:

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10 commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui

all'articolo 10 comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della L. 353/2000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente

legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale);


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A cura di

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Ultimo aggiornamento

08/07/2026 10:52




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