Inizio della propaganda elettorale - Riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi a partire da venerdì 09 maggio 2025, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 212/1956, sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, co. 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Sempre da venerdì 09 maggio 2025, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, co. 2, della Legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, co. 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 24 maggio 2025 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in periodo antecedente a quello del divieto.
Inizio del divieto di propaganda
Ai sensi dell'art. 9, co. 1, della Legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente ed in quelli della votazione, come già detto, quello di domenica, ai sensi dell'art. 1, co. 3, lettera b), del D.L. n. 7/2024 - e quindi da sabato 07 a lunedì 09 giugno 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della Legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la
Circolare della Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 2025-008531-AREA II.